Statuto
Statuto dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale - Statute of the Italian Association of the Professors of Criminal Law
Art. 1 (finalità dell’Associazione)
L'Associazione italiana dei Professori di diritto penale è ispirata al pluralismo culturale e scientifico. Gli associati condividono l’adesione ideale ai principi della democrazia costituzionale.
L’Associazione si propone di:
- promuovere la qualità dell’insegnamento del diritto penale nelle Università e in corsi post universitari;
- promuovere lo sviluppo e la qualità dell’attività di ricerca scientifica nell’ambito delle discipline penalistiche;
- dare voce agli studiosi del diritto penale su problemi concernenti l’insegnamento e la ricerca scientifica in materie d’interesse penalistico;
- sollecitare la discussione su temi attinenti al diritto penale, rilevanti per la riflessione teorica, la legislazione e l’amministrazione della giustizia penale;
- favorire con spirito di pluralismo l'espressione e la circolazione di orientamenti e valutazioni su questioni di particolare attualità ed importanza per la giustizia penale;
- favorire la comunicazione e lo scambio con la magistratura e con il mondo delle professioni legali.
L'Associazione ha sede legale a Roma.
Art. 2 (attività dell’Associazione)
Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione:
- organizza un convegno annuale, in concomitanza con l’assemblea, su uno o più temi scelti dal Consiglio direttivo, che ha la responsabilità dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione dei relativi atti;
- promuove e coordina lo svolgimento di iniziative di studio;
- predispone un sito Internet gestito dal Consiglio direttivo anche attraverso soci a ciò delegati, strutturato come Forum di discussione, aperto ai contributi degli associati su temi pertinenti alle finalità dell’Associazione;
- partecipa alla discussione e all’elaborazione dei criteri per la valutazione della ricerca, in collaborazione con le altre Associazioni dei giuristi italiani;
- può promuovere altre attività ritenute opportune per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, anche in collaborazione con associazioni aventi analoghe caratteristiche e finalità;
- può aderire ad organismi internazionali e stranieri, aventi fini analoghi, o collaborare con essi;può esprimere orientamenti o formulare proposte, nel rispetto del pluralismo, su temi di rilevanza penalistica.
L’Associazione procede allo svolgimento di tutte le sue attività con metodo democratico, nel rispetto del pluralismo culturale e scientifico.
Art. 3 (membri dell’Associazione)
Hanno diritto di far parte dell'Associazione i Professori di diritto penale, ordinari, straordinari e associati, anche fuori ruolo ed in pensione.
Possono essere ammessi Professori stranieri di riconosciuto prestigio; l’ammissione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, a seguito di richiesta scritta dell'interessato.
Art. 4 (facoltà e obblighi dei membri)
La qualità di socio si acquista dal giorno del pagamento della quota associativa.
Essa si perde per dimissioni, per mancato pagamento di due quote annuali consecutive, nonché per gravi motivi.
La delibera di esclusione per morosità è adottata dal Consiglio direttivo dopo aver sollecitato il socio, almeno due volte, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.
La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall'Assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, il quale deve previamente informare il socio e sentirlo ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.
Art. 5 (quota annuale)
L’importo della quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. L’Assemblea può dare indicazioni o criteri per la determinazione della quota.
Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante versamento sul c.c. intestato all'Associazione.
Art. 6 (organi dell’Associazione)
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 (compiti dell’Assemblea)
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta l’anno, preferibilmente nel mese di ottobre, per deliberare le linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà seguire, e per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Delibera su proposte previamente formulate e comunicate dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea procede all’elezione dei membri del Consiglio direttivo e immediatamente dopo all’elezione del Presidente, scelto tra i membri eletti.
La sede della riunione annuale è scelta secondo criteri di rotazione geografica.
In occasione della riunione annuale dell'Assemblea dei soci viene organizzato un convegno.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo per posta elettronica, o tramite telefax, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo; deve essere convocata al più presto quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, con indicazione dell’ordine del giorno.
Hanno diritto di votare in Assemblea solo i soci in regola col pagamento della quota annuale.
E’ ammesso il voto per delega, nei limiti di una sola delega per socio. La delega deve essere depositata al Consiglio direttivo prima dell’apertura dell’assemblea.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario del Consiglio, o in sua assenza da un partecipante all’Assemblea da questa designato. Il verbale è inserito nel sito dell’Associazione, in una parte riservata ai soci.
Art. 8 (il Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri. Possono farne parte i professori di diritto penale in servizio.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, fra i soci candidati prima della votazione. Il voto è limitato a tre nominativi.
I membri del Consiglio restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili1.
Sono eletti i sette soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non facciano parte del medesimo Ateneo. Qualora tra i sette soci che hanno ottenuto i maggiori suffragi vi siano più appartenenti allo stesso Ateneo, viene eletto il più votato. Gli altri appartenenti al medesimo Ateneo sono sostituiti dai soci che seguono nella graduatoria.
Nella prima riunione, convocata dal Presidente, il Consiglio procede all'elezione, a scrutinio segreto, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, scegliendoli fra i propri componenti. Procede alla nuova elezione del titolare di una di tali cariche non appena essa si renda vacante.
Il Consiglio direttivo dà attuazione al programma deliberato dall'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il consuntivo, esercita ogni altro potere necessario per il funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni quadrimestre. Deve essere convocato al più presto quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno tre dei suoi componenti, oltre al Presidente o al vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.
L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive del Consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
L'Assemblea provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio direttivo, compreso eventualmente il Presidente, in sostituzione di quelli cessati dalla carica.
Qualora il numero dei membri del Consiglio direttivo si riduca a meno di cinque, il Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il vice Presidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova elezione dell'intero Consiglio direttivo.
1 Il comma previgente – che recitava: “I membri del Consiglio restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta” – è stato così sostituito con delibera assembleare del 23 settembre 2022.
Art. 9 (il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra coloro che siano stati previamente eletti quali componenti del Consiglio direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vice Presidente.
Art. 10 (il Segretario)
Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 11 (il Tesoriere)
Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. Può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.
Il Tesoriere cura, direttamente o affidandola a terzi, la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
Art. 12 (il Collegio dei Probiviri )
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. I Probiviri restano in carica per quattro anni.
Art. 13 (modifiche dello statuto)
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione assunta dall’Assemblea, costituita dalla maggioranza assoluta dei soci, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei voti.
Proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate dal Presidente dell’Associazione, su mandato del Consiglio direttivo, o da almeno venti soci. Esse sono comunicate, almeno venti giorni prima dell’Assemblea, al Segretario, il quale provvede a portarle a conoscenza dei soci senza ritardo ed almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea convocata per discuterle e votarle.
Emendamenti integrativi o modificativi sono ammessi, anche in sede assembleare, soltanto nei limiti dell’oggetto di proposte presentate a norma del comma precedente. Su eventuali contestazioni al riguardo decide il Presidente dell’Assemblea.
Art. 14 (patrimonio dell'Associazione)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da eventuali contributi e donazioni.
Erogazioni liberali in denaro e donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Roma, 7-8 ottobre 2011