News dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale
Riflessione del prof. Glauco Giostra
Dopo la lunga fase delle critiche da parte di coloro che non avevano neppure letto il progetto di riforma penitenziaria, è giunta quella delle critiche di quanti dicono di averla letta. Speriamo per loro che mentano.
Sta di fatto che la riforma va esalando gli ultimi rantoli tra Parlamento e Governo, in una sorta di sagra delle giuridicolaggini, tutte compendiabili, stando ai pareri delle Commissioni giustizia, in un addebito di fondo: la riforma ad altro non mirerebbe che a dare una risposta "alla nota questione del sovraffollamento carcerario", una risposta "svuotacarceri" che andrebbe "a totale scapito della sicurezza della collettività e con sacrificio del principio della certezza della pena".
Si potrebbe – ma ha ancora senso? – far notare che:
- la riforma in realtà abroga l’unica normativa “svuotacarceri” presente nel nostro ordinamento (la legge 199 del 2010, che prevede l’ espiazione presso il domicilio delle pene sino a 18 mesi) e non introduce nessuna disposizione "svuotacarceri", se con questo rozzo termine si intende sensatamente alludere a provvedimenti di mera deflazione della popolazione penitenziaria;
- tutta la letteratura criminologica e le esperienze anche internazionali attestano che il graduale e meritato rientro nella società di soggetti che comunque vi dovranno fare ritorno è la maggiore garanzia di sicurezza;
- la riforma, a leggerla senza pregiudizievole cecità, disegna appunto impegnativi percorsi di recupero sociale per i condannati in attuazione dell’art. 27 comma 3 Cost.
- lo slogan della certezza della pena, con cui presumiamo si intenda dire che la pena debba rimanere immutabile qualunque sia l’atteggiamento del condannato durante la sua esecuzione, si scontra frontalmente con la giurisprudenza della Consulta. Nelle stesse ore in cui le Commissioni giustizia esprimevano il loro parere, la Corte costituzionale (sent. n.149 del 2018) ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva una più alta soglia di accesso alla semilibertà (26 anni invece di 20) per i condannati per sequestro di persona che hanno cagionato la morte del sequestrato. Incostituzionalità che discende dall’art. 27 comma 3 Cost., in forza del quale -ha precisato per l’ennesima volta la Corte- "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato (…); ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società".
Ma, dicevamo, ha ancora senso argomentare? No, non ha senso. Non interessa che "svuotacarceri", "pericolo per la sicurezza", "incertezza della pena" siano affermazioni critiche destituite di ogni fondamento. Si tratta di slogan che sono graditi al popolo. E il popolo ha sempre ragione. Era probabilmente dello stesso avviso anche Barabba.
Glauco Giostra