Circolare del Consiglio Direttivo, 28 giugno 2012
Circolare del Consiglio Direttivo, 28 giugno 2012
Oggetto: procedure di abilitazione scientifica nazionale, questione di legittimità del d.m. 76/2012, classificazione delle riviste, proposta del Consiglio Direttivo
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE
Il Consiglio Direttivo
1. Nelle settimane scorse sono stati emanati atti normativi e documenti relativi alle procedure di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari. Più precisamente:
- decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari”;
- mozione del CUN n. 1118 del 20 giugno 2012 su d.m. n. 76/2012;
- delibera dell’ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012, “Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale”;
- decreto direttoriale del MIUR n. 181 del 27 giugno 2012, “Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia”.
2. In relazione a tali atti e documenti il Consiglio Direttivo della nostra Associazione si è trovato nella necessità di prendere posizione in termini brevissimi su due significative questioni, senza avere la possibilità di avviare una consultazione, seppure informale, tra i soci. Più precisamente:
A) La prima questione concerne la stessa legittimità del d.m. 76/2012. Ai fini della valutazione della qualificazione degli aspiranti Commissari nonché dei requisiti minimi dei candidati all’abilitazione nazionale, il d.m. citato (in particolare, l’allegato B) fa riferimento alla classificazione delle riviste effettuata dall’ANVUR, di cui pertanto si stabilisce l’efficacia retroattiva in quanto la produzione scientifica degli anni pregressi viene valutata alla stregua di un criterio – non solo totalmente estrinseco – ma anche stabilito ora per allora.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ha deliberato di impugnare il d.m. n. 76/2012, rilevandone, a parte ogni altra considerazione di merito, “un palese vizio di illegittimità e di irragionevolezza”, auspicando altresì che l’iniziativa giudiziaria possa essere adottata d’intesa con le altre società scientifiche dell’area giuridica.
Il nostro Consiglio Direttivo ha ritenuto di aderire all’iniziativa giudiziaria promossa.
B) La seconda questione riguarda la classificazione delle riviste. Ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al d.m. 76/2012, l’ANVUR dovrà, tra l’altro, fornire la classificazione delle riviste secondo le modalità definite nella propria delibera n. 50/2012. A questo scopo il Presidente dell’ANVUR ha sollecitato il parere delle società scientifiche con lettera del 20 giugno 2012, prot. 749, precisando tra l’altro quanto segue:
“In riferimento alla assegnazione alla classe A, si ricorda che il D.M. 76/2012 considera i seguenti indicatori:
a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di abilitazione;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di abilitazione,
e utilizza il criterio secondo il quale sono ammissibili coloro che superano la mediana della distribuzione di almeno un indicatore.
Poiché gli indicatori alla lettera a) già includono tutte le riviste scientifiche, una definizione della classa A che comprendesse una parte consistente delle stesse renderebbe di fatto ridondante l’indicatore di cui alla lettera b), riducendo il numero dei candidati ammissibili.
"Invece, una definizione rigorosa e selettiva delle riviste di classe A consentirebbe il superamento della mediana a quei candidati che concentrano l’attività scientifica su un numero ridotto di articoli pubblicati sulle riviste migliori".
Per parte sua, nella sua mozione n. 1118/2012 il CUN "raccomanda che la classificazione delle riviste in tre classi proposta per la VQR non sia utilizzata, e auspica che siano definite nuove regole oggettive che identifichino le classi delle riviste. Inoltre, visto che ai fini degli indicatori di attività scientifica sono tenute in conto solo le riviste di fascia A, si ritiene necessario che tale fascia sia ampia, ricomprendendo tutte le riviste che godono di buona reputazione presso le comunità scientifiche di riferimento e di adeguata diffusione nazionale/internazionale".
Tutto ciò considerato, e considerati anche i tempi particolarmente stretti in cui viene richiesto il parere delle società scientifiche, il Consiglio Direttivo ritiene di confermare la propria proposta di classificazione delle riviste formulata appena pochi mesi fa, ricordando inoltre che: a) tale proposta è stata in parte disattesa dal GEV 12; b) sono state avanzate proteste alla classificazione in B delle seguenti riviste: Critica del diritto, Diritto penale XXI secolo, IUS 17@unibo.it; c) la rivista Diritto penale contemporaneo ha avanzato documentata richiesta al GEV di classificazione in A.
3. Conclusivamente, il Consiglio Direttivo
- in linea generale osserva come la disciplina della valutazione e dei criteri e parametri relativi all’abilitazione nazionale sia caratterizzata da complessità, farraginosità ed oscurità che ne rendono difficile la immediata comprensione da parte di tutti i potenziali interessati, con la conseguenza di determinare un giustificato e pericoloso senso di fastidio e alla fine di estraneità in gran parte dei componenti la nostra comunità;
- ritiene che tale disciplina presenti non pochi profili di illegittimità formale e sostanziale, essendo potenzialmente produttiva di effetti irragionevoli e contrastanti con i principi del merito e della qualità scientifici nonché del buon andamento dell’amministrazione;
- per quanto attiene in particolare alla classificazione delle riviste, ritiene che una revisione sarà opportuna e necessaria quando siano meglio definite le regole di riferimento con riguardo in specie agli effetti della classificazione stessa, e comunque nel rispetto del principio secondo cui ogni valutazione non può che essere specifica e di merito da parte di soggetti qualificati e secondo criteri condivisi sulla base del riconoscimento della comunità scientifica.
28 giugno 2012